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Whistleblowing

Disposizioni del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, in materia di Whistleblowing.

Disposizioni del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, in materia di Whistleblowing.

La presente per comunicare le procedure e le modalità per le segnalazioni di illeciti, riportate nel Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023.
Il suddetto Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

A questo link si potrà prendere visione del testo completo: DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 – Normativa

Lo stesso sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, sezione “disposizioni generali”, sotto-sezione livello 2 “atti generali: riferimenti normativi su organizzazione e attività” 

Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità  dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
– Dipendenti pubblici;
– Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
– Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
– Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Quando si può segnalare?
– Quando il rapporto giuridico è in corso;
– Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
– Durante il periodo di prova;
– Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Quali sono i canali di segnalazione?
– Canale interno: La segnalazione va inviata all’ICS G. CAVALCANTI al seguente link https://iccavalcantisgm.whistleblowing.it/ che trasmetterà al RPCT Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale: https://usr.istruzionelombardia.gov.it/amm-trasparente/whistleblower/
– Canale esterno: L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC.
Whistleblowing – www.anticorruzione.it
– Divulgazione pubblica
– Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per la legge.
Si allegano alla presente:
– Informativa-privacy- wishtlebowing;
– Modulo per le segnalazioni di illeciti;
– Anac – Whistleblowing – novità del d.lgs 24.2023

circolare n. 168 – decreto 24- 2023- whistlebowing-signed

STEFANIA RUBERTO

IC CAVALCANTI

DIRIGENTE SCOLASTICO